L'Agenzia delle Entrate, avendo rilevato che molti proprietari hanno inserito in detrazione l’intera fattura del General Contractor, inclusi i suoi "costi di coordinamento", con la risoluzione n.17 del 29/04/2026 fornisce chiarimenti cruciali sulla detraibilità delle spese legate alla figura del General Contractor (GC) nell'ambito del Superbonus.

Ecco un riassunto esaustivo dei punti principali trattati:

1. Distinzione tra compenso e spese agevolabili

Il chiarimento fondamentale riguarda la natura del corrispettivo versato al General Contractor. L'Agenzia distingue tra due scenari:

  • Costi esclusi (Attività di coordinamento "puro"): Se il compenso richiesto dal GC riguarda esclusivamente l'attività di coordinamento, gestione amministrativa o intermediazione (ovvero i costi che il GC applica per il proprio servizio di gestione della pratica), questo non è detraibile. Tali costi non sono considerati "direttamente imputabili" alla realizzazione degli interventi agevolati.
  • Costi inclusi (Esecuzione lavori): Restano invece pienamente detraibili tutti i corrispettivi che riguardano l'esecuzione materiale dei lavori (sia che il GC li esegua con propri mezzi, sia che li affidi in subappalto) e le prestazioni professionali necessarie (progettazione, asseverazioni, ecc.).

2. Meccanismo del "Riaddebito" e Sconto in Fattura

L'Agenzia analizza il caso in cui il GC agisca come mandatario senza rappresentanza:

  • Il GC riceve le fatture dai professionisti e dalle imprese e le riaddebita al committente.
  • Il committente può beneficiare dello sconto in fattura anche sulle somme riaddebitate dal GC, a patto che esse corrispondano a spese agevolabili (lavori e professionisti).
  • Tuttavia, l'eventuale "extra" o "fee" aggiunto dal GC per la sua attività di intermediazione rimane escluso dallo sconto e dalla detrazione.

3. Irrilevanza del Subappalto

Viene ribadito che non ha importanza, ai fini fiscali, la modalità organizzativa scelta dal GC. Che il GC operi con personale proprio o tramite subappalto ad altre ditte, la spesa sostenuta dal committente per i lavori rimane agevolabile, purché documentata correttamente.

4. Il perimetro delle spese professionali

Sono agevolabili esclusivamente le spese per le prestazioni professionali strettamente necessarie alla realizzazione degli interventi (come la direzione lavori o il visto di conformità). Non sono ammesse le spese per servizi di consulenza "generica" forniti dal GC che non abbiano una diretta correlazione tecnica con l'intervento.

In sintesi

Per non perdere parte della detrazione, è necessario che nelle fatture emesse dal General Contractor siano chiaramente distinti:

  • I costi per i lavori eseguiti.
  • I costi per le prestazioni professionali (architetti, ingegneri, tecnici).
  • Il compenso specifico del GC per l'attività di coordinamento (che dovrà essere pagato dal cliente senza poterlo detrarre).